Decisione 18 marzo 1950 - 25 ottobre 1950, n. 17

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 18 marzo 1950 25 0ttobre 1950, n. 17

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 14 febbraio 1950, concernente :«Provvedimenti per lo sviluppo delle industrie in Sicilia

 

Presidente : SCAVONETTI; Relatore: VASSALLI; P. M.: EULA - Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv.ti E. LA LOGGIA, AUSIELLO,ORLANDO CASCIO).

 

(omissis)

Ritenuto che la legge regionale impugnata consta di tre titoli : col primo «Agevolazioni fiscali per i nuovi impianti industriali si stabilisce (art. 1) che «le disposizioni del decreto legislativo 14 dicem­bre 1947, n. 1588, dell'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 e della legge 29 dicembre 1948 n. 1482, si applicano nel territorio della Regione Siciliana con le aggiunte contenute nel presente titolo e salvo modificazion in essa previste, le quali sono sostituite dalle norme di cui agli artt. 3 e 5 del sopracitato decreto legislativo; col titolo secondo si introducono « agevolazioni fiscali per le societ industriali; col titolo terzo si istituisce presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia un fondo per partecipazioni azionarie in societ industriali.

Ritenuto che il Commissario dello Stato ha impugnato la predetta legge per illegittimit costituzionale con tre motivi: col primo dei quali deduce avere la Regione ecceduto dai limiti imposti dalla sua potest legislativa in materia tributaria, enunciando tredici censure in relazione agli articoli 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 25 della legge; col secondo motivo denuncia la ripercussione di imprevedibile portata che potrebbe avere su tutto il mercato obbligazionario nazionale la emis­sione della massa di obbligazioni, privilegiate nei riguardi fiscali e nei riguardi della garanzia, quale potr effettuare la Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia; col terzo denuncia, infine, la violazione dell'art. 81, 4 comma della Costituzione nazionale, che si avrebbe nel versamento di un miliardo di lire a carico del bilancio della Re­gione per la istituzione del fondo speciale di cui all'art. 17 della legge.

Ritenuto che 1'emanazione di legge dello Stato, anche con speciale riferimento alla Regione, non importa preoccupazione o prevenzione, che dir si voglia, rispetto alla data materia e quindi non esclude la potest legislativa della Regione, la quale pu sempre esercitarsi in quei limiti che lo Statuto regionale segna ai rapporti tra legge dello Stato e legge regionale nelle diverse materie, cos che pu la Regione rivalutare normativamente le materie che abbiano formato oggetto della legge statuale, anche se non abbia avuto ragione di proporre impugnativa di illegittimit costituzionale contro la legge stessa, sem­pre naturalmente nei limiti di cui sopra; alla stregua del quale criterio deve essere intesa e valutata la disposizione dell'art. 1 della legge regionale impugnata.

Ritenuto, pertanto, che delle diverse censure del Commissario del­lo Stato devesi riconoscere, in relazione ai prncipi che regolano la po­test legislativa della Regione, rispetto alle diverse materie che formano oggetto delle diverse disposizioni di cui si assume la illegittimit co­stituzionale.

Che, procedendosi all'esame delle singole disposizioni, tale ille­gittimit si riscontra nelle disposizioni degli artt. 2 e 3, le quali estendono da dieci a quindici anni il termine delle esenzioni tributarie ivi previste, il che, mentre si discosta dal criterio d normale durata in materia di esenzioni, suscettbile di riflessi extraterritoriali nei riguardi delle altre zone dell'Italia meridionale e insulare. Non si ravvisa invece ragione di illegittimit costituzionale nell'altra dispo­sizione dello stesso art, 2, con la quale si estende la esenzione anche all'imposta speciale di cui al comma terzo dell'art. 1 del decreto legi­slativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384 e cos nella disposizione dell'art. 3, che contempla l'esenzione non solo per gli stabilimenti esistenti nel territorio della Regione che siano ampliati o trasformati, ma anche per quelli che siano « riattivati entro un dato termine, poi­ch trattasi di integrazioni e correttivi della legge statale che restano nei limiti della potest della Regione in materia tributaria e sono rivolti ad assicurare quelle stesse finalit di sviluppo dell'industria che la legislazione statuale ha avuto di mira e che, nell'ambito del terri­torio regionale, compito degli organi regionali di perseguire; n il termine previsto dal comma 2 dell'art. 3, entro il quale devono essersi verificate le iniziative ivi favorite (1 luglio 1947) crea pregiudizievoli difformit rispetto alla decorrenza stabilita per le altre zone del Mezzogiorno, in quanto trattasi di decorrenza posteriore a quella del 1 gennaio 1944, prevista dalla legge nazionale 29 dicembre 1948, n. 1482.

Che illegittima si ravvisa ancora la disposizione dell'art. 4 la quale assoggetta a tassa ipotecaria fissa ogni atto e formalit relativi alle ipo­teche per prezzo insoluto o per debiti contratti ai fini degli acquisti dei terreni e fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative in­dustriali di cui agli articoli precedenti, in quanto si viene con essa a modificare il sistema delle esenzioni disposto dalla legislazione statuale, dandosi luogo a quelle ripercussioni extraterritoriali a cui si fatto superiormente cenno.

Ritenuto che nel titolo II della legge regionale (artt. da 9 a 16) si considera il fine dell'industrializzazione sotto l'aspetto soggettivo, e cio con riguardo alle societ industriali, laddove la legislazione sta­tuale ha accordato esenzioni di carattere oggettivo, avendo cio ri­guardo agli stabilimenti industriali, e che con ci non si attuato che un fine complementare e integrativo coi limiti della potest legislati­va della Regione in materia, mentre nella disposizione del capoverso dell'art. 12 si accorda la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile agli interessi delle obbligazioni previste negli articoli stessi senza alcun limite di tempo (un limite non sembra risultare dal disposto dell'art. 16), dandosi luogo ad una difformit di trattamento rispetto alla leg­ge nazionale, che limitava la esenzione al 31 dicembre 1949.

Ritenuto, per quanto concerne il secondo mezzo di ricorso, che le disposizioni del titolo III della legge (artt. 17 e seguenti) riguardano materia estranea alle leggi dello Stato, menzionate nell'art. 1 della leg­ge regionale, e inserita per mera occasione nel provvedimento in esame; che trattasi di materia attinente al credito e, come tale, rientrante nella competenza legislativa della Regione, salvo i limiti che nella specie non risultano sorpassati, non potendosi, tra l'altro, ritenere che l'emis­sione di obbligazioni fino ad un importo massimo di tre miliardi di li­re sia per turbare il mercato nazionale dei titoli; che, tuttavia, la di­sposizione contenuta nel comma terzo dell'art. 25 non pu sfuggire al­la censura d'illegittimit costituzionale come quella che, accordando esenzione da ogni imposta, tassa o tributo agli utili del fondo speciale istituto presso la sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, esenta redditi di capitale e crea con ci una deroga al criterio generale del diritto tributario nazionale di non accordare esenzione agli utili.

Ritenuto che non ha fondamento il terzo motivo di ricorso, in quanto al cap. 264 del bilancio regionale, approvato con legge 3 feb­braio 1950, iscritto un fondo di lire due miliardi per far fronte ad­ oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative.

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte per la Regione Siciliana accoglie parzialmente il ri­corso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dall'As­semblea regionale siciliana il 15 febbraio 1950, concernente provvedimenti per lo sviluppo industriale in Sicilia e per questo effetto dichia­ra la illiegittimit costituzionale;

a) delle disposizioni degli artt. 2 e 3, che estendono da 10 a 15 anni le esenzioni tributarie ivi previste;

b) della disposizione dell'art. 4, che assoggetta a misura fissa le tasse ipotecarie relative alla iscrizione di ipoteca per prezzo insoluto o per debiti contratti ai fini contemplati nell'articolo stesso;

c) della disposizione dell'art. 12, ultimo comma, il quale esenta senza limitazione di tempo dalla imposta di R.M. gli interessi delle obbligazioni ivi contemplate;

d) della disposizione dell'art. 25, ultimo comma, che esenta da ogni imposta, tassa o tributo gli utili del fondo costituito a sensi dell'art. 17.