Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 18 marzo
1950 25 0ttobre 1950, n. 17
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 14 febbraio 1950,
concernente :«Provvedimenti per lo sviluppo delle industrie in Sicilia
Presidente : SCAVONETTI; Relatore:
VASSALLI; P. M.: EULA - Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana
(Avv.ti E.
(omissis)
Ritenuto che la legge regionale impugnata
consta di tre titoli : col primo «Agevolazioni fiscali per i nuovi impianti
industriali si stabilisce (art. 1) che «le disposizioni del decreto
legislativo 14 dicembre 1947, n. 1588, dell'art. 15 del decreto legislativo 5
marzo 1948, n. 121 e della legge 29 dicembre 1948 n. 1482, si applicano nel
territorio della Regione Siciliana con le aggiunte contenute nel presente
titolo e salvo modificazion in essa previste, le quali sono sostituite dalle
norme di cui agli artt. 3 e 5 del sopracitato decreto legislativo; col titolo
secondo si introducono « agevolazioni fiscali per le societ industriali; col
titolo terzo si istituisce presso
Ritenuto che il Commissario dello Stato ha
impugnato la predetta legge per illegittimit costituzionale con tre motivi:
col primo dei quali deduce avere
Ritenuto che 1'emanazione di legge dello
Stato, anche con speciale riferimento alla Regione, non importa preoccupazione o
prevenzione, che dir si voglia, rispetto alla data materia e quindi non esclude
la potest legislativa della Regione, la quale pu sempre esercitarsi in quei
limiti che lo Statuto regionale segna ai rapporti tra legge dello Stato e legge
regionale nelle diverse materie, cos che pu
Ritenuto, pertanto, che delle diverse
censure del Commissario dello Stato devesi riconoscere, in relazione ai
prncipi che regolano la potest legislativa della Regione, rispetto alle
diverse materie che formano oggetto delle diverse disposizioni di cui si assume
la illegittimit costituzionale.
Che, procedendosi all'esame delle singole
disposizioni, tale illegittimit si riscontra nelle disposizioni degli artt. 2
e 3, le quali estendono da dieci a quindici anni il termine delle esenzioni
tributarie ivi previste, il che, mentre si discosta dal criterio d normale
durata in materia di esenzioni, suscettbile di riflessi extraterritoriali
nei riguardi delle altre zone dell'Italia meridionale e insulare. Non si
ravvisa invece ragione di illegittimit costituzionale nell'altra disposizione
dello stesso art, 2, con la quale si estende la esenzione anche all'imposta
speciale di cui al comma terzo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale
19 ottobre 1944, n. 384 e cos nella disposizione dell'art. 3, che contempla
l'esenzione non solo per gli stabilimenti esistenti nel territorio della
Regione che siano ampliati o trasformati, ma anche per quelli che siano «
riattivati entro un dato termine, poich trattasi di integrazioni e
correttivi della legge statale che restano nei limiti della potest della
Regione in materia tributaria e sono rivolti ad assicurare quelle stesse
finalit di sviluppo dell'industria che la legislazione statuale ha avuto di
mira e che, nell'ambito del territorio regionale, compito degli organi
regionali di perseguire; n il termine previsto dal comma 2 dell'art. 3, entro
il quale devono essersi verificate le iniziative ivi favorite (1 luglio 1947)
crea pregiudizievoli difformit rispetto alla decorrenza stabilita per le altre
zone del Mezzogiorno, in quanto trattasi di decorrenza posteriore a quella del 1
gennaio 1944, prevista dalla legge nazionale 29 dicembre 1948, n. 1482.
Che illegittima si ravvisa ancora la
disposizione dell'art. 4 la quale assoggetta a tassa ipotecaria fissa ogni atto
e formalit relativi alle ipoteche per prezzo insoluto o per debiti contratti
ai fini degli acquisti dei terreni e fabbricati occorrenti per l'attuazione
delle iniziative industriali di cui agli articoli precedenti, in quanto si viene
con essa a modificare il sistema delle esenzioni disposto dalla legislazione
statuale, dandosi luogo a quelle ripercussioni extraterritoriali a cui si
fatto superiormente cenno.
Ritenuto che nel titolo II della legge
regionale (artt. da
Ritenuto, per quanto concerne il secondo
mezzo di ricorso, che le disposizioni del titolo III della legge (artt. 17 e
seguenti) riguardano materia estranea alle leggi dello Stato, menzionate
nell'art. 1 della legge regionale, e inserita per mera occasione nel
provvedimento in esame; che trattasi di materia attinente al credito e, come
tale, rientrante nella competenza legislativa della Regione, salvo i limiti che
nella specie non risultano sorpassati, non potendosi, tra l'altro, ritenere che
l'emissione di obbligazioni fino ad un importo massimo di tre miliardi di lire
sia per turbare il mercato nazionale dei titoli; che, tuttavia, la disposizione
contenuta nel comma terzo dell'art. 25 non pu sfuggire alla censura
d'illegittimit costituzionale come quella che, accordando esenzione da ogni
imposta, tassa o tributo agli utili del fondo speciale istituto presso la
sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, esenta redditi di capitale
e crea con ci una deroga al criterio generale del diritto tributario nazionale
di non accordare esenzione agli utili.
Ritenuto che non ha fondamento il terzo
motivo di ricorso, in quanto al cap. 264 del bilancio regionale, approvato con
legge 3 febbraio 1950, iscritto un fondo di lire due miliardi per far fronte
ad oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative.
P. Q. M.
L'Alta Corte per
a) delle disposizioni degli artt. 2 e 3,
che estendono da
b) della disposizione dell'art. 4, che
assoggetta a misura fissa le tasse ipotecarie relative alla iscrizione di
ipoteca per prezzo insoluto o per debiti contratti ai fini contemplati
nell'articolo stesso;
c) della disposizione dell'art. 12, ultimo
comma, il quale esenta senza limitazione di tempo dalla imposta di R.M. gli
interessi delle obbligazioni ivi contemplate;
d) della disposizione dell'art. 25, ultimo
comma, che esenta da ogni imposta, tassa o tributo gli utili del fondo
costituito a sensi dell'art. 17.